27set14:1414:14Gestore Crisi da SovraindebitamentoCorso Universitario Abilitante

La legittimazione del creditore, con quali beni risponde il debitore e questioni di ammissibilità della domanda

La liquidazione controllata rientra tra le procedure di composizione della crisi, unitamente alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al concordato minore. La liquidazione controllata è istituto di tipo residuale rispetto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ed al concordato minore. Il carattere residuale della liquidazione controllata è sancito dal principio generale di prevalenza delle procedure regolatorie su quelle liquidatorie (art. 7 secondo comma CCII). In tal senso l’art. 271 CCII stabilisce che in presenza di una domanda di liquidazione controllata proposta dal creditore il debitore possa chiedere termine per depositare un ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) o il concordato minore (art. 74 CCII).

L’intenzione di ricorrere a uno di questi due ultimi istituti determina la sospensione della procedura di liquidazione controllata e, ove accolta, l’improcedibilità del ricorso presentato dal creditore. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori e il debitore chiede l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi da sovraindebitamento, il giudice concede un termine per l’integrazione della domanda.

La liquidazione controllata è, quindi, un procedimento equiparabile alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del soggetto sovra indebitato al fine di soddisfare i creditori.

Fonte “Altalex.com” del 18/07/2024

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