Lo hanno chiarito le Sezioni unite civili, sentenza n. 24932 depositata oggi, affermando che non è configurabile una situazione di soccombenza neppure nell’ipotesi di resistenza all’istanza
Nessuna condanna alle spese può essere disposta all’esito di un procedimento di correzione degli errori materiali contenuti in una sentenza. Tale procedimento infatti ha natura “sostanzialmente amministrativa” e in nessun caso può configurarsi una “soccombenza”; neppure dunque quando l’altra parte, partecipando al contraddittorio, si opponga alla correzione. Lo hanno chiarito le Sezioni unite civile, sentenza n. 24932 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un soggetto condannato a pagare le spese dopo che il tribunale aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di correzione, a cui la controparte si era opposta.
Il massimo consesso ha così confermato l’orientamento prevalente. Secondo l’orientamento minoritario, invece, ferma l’inammissibilità di una statuizione sulle spese in caso di istanza congiunta o non opposta, a essa invece occorre far luogo ove sorga contrasto in ordine all’ammissibilità o alla fondatezza dell’istanza di correzione.
Fonte “Norme e Tributi Plus Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 14/11/2024