Le opere abusive regolarizzate con condono non possono essere il presupposto per altri interventi edilizi che ne mutuano inevitabilmente la natura illegittima
Nel lontano 1995 un uomo chiede il condono (ex art. 39 legge 724/1994) e la domanda rimane pendente. Successivamente realizza dei manufatti ulteriori rispetto al corpo principale e, nel 2009, riceve un’ordinanza di demolizione da parte del Comune. A questo punto, propone un’istanza di sanatoria (ex art. 37 TUE) sulle opere oggetto della predetta ordinanza.
È possibile compiere interventi edilizi su opere che siano oggetto di condono?
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza 22 gennaio 2025, n. 482 (testo in calce), evidenzia che le opere succitate non avrebbero mai potuto essere regolarizzate con una sanatoria di “conformità”, poiché sui beni oggetto di condono sono ammissibili solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.
Fonte “Altalex.com” del 07/03/2025